Conclusione del contratto: per perfezionare il vincolo contrattuale è necessario l’accordo su tutti gli elementi costitutivi

Conclusione del contratto: per perfezionare il vincolo contrattuale è necessario l’accordo su tutti gli elementi costitutivi
21 Luglio 2020: Conclusione del contratto: per perfezionare il vincolo contrattuale è necessario l’accordo su tutti gli elementi costitutivi 21 Luglio 2020

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13610 depositata il 02.07.2020, è tornata ad occuparsi, nell’ambito della vicenda negoziale, della fase relativa alla conclusione del contratto ed ha analizzato alcune questioni ad essa sottese. 

In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di definire i criteri per poter riconoscere l’avvenuto perfezionamento di un accordo, ritenendo non sufficiente un’intesa raggiunta solo su alcuni punti essenziali del contratto stesso, in assenza di un accordo complessivo su tutti gli elementi pattizi.

IL FATTO. Il Consorzio Alfa aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed a favore della società Beta, dal Tribunale di Tempio Pausania, per il pagamento di alcuni servizi di portierato effettuati su incarico del Consorzio.

Il Consorzio eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, in quanto sosteneva che le parti avevano convenuto, a suo tempo, la deroga alla competenza territoriale del foro destinato a conoscere di eventuali controversie tra le parti, prevedendo quella esclusiva del Tribunale di Brescia.  

Il Tribunale di Tempio Pausania, all’esito del giudizio di opposizione, accoglieva l’eccezione preliminare e dichiarava la propria incompetenza, rilevando che tra le parti era stata espressamente convenuta per iscritto la deroga alla competenza territoriale. 

Ad avviso del Tribunale, infatti, a nulla rilevava la circostanza che le parti non avessero ancora raggiunto l’accordo su alcuni punti secondari del contratto, dovendosi ritenere che queste non avessero attribuito, a detta lacuna, un’efficacia ostativa alla piena validità del contratto. 

Avverso la predetta sentenza la società Beta proponeva regolamento di competenza per ottenere la declaratoria della competenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania; sosteneva, infatti, che il rapporto intercorso tra le parti era stato originariamente concluso attraverso lo scambio di comunicazioni in forma orale e che le trattative intercorse per la successiva modificazione o razionalizzazione degli accordi originariamente raggiunti non avevano avuto alcuna effettiva definizione.

LA DECISIONE. La Suprema Corte ha, anzitutto, osservato che “l’accordo che le parti abbiano raggiunto sul alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, perché, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, è necessario che tra le stesse sia raggiunta l’intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell’accordo”.
 
Confermando, quindi, che per la conclusione di un contratto è necessario l’accordo su tutti i suoi elementi. 

Al contrario, il contratto non può ritenersi perfezionato quando, raggiuntasi l’intesa sui soli elementi essenziali, si rimetta la determinazione degli elementi accessori ad un momento successivo (salvo che le parti non abbiano inteso considerare il contratto come definitivamente formato per l’ininfluenza dei punti da definire sulla sostanza e la validità di quelli già concordati).

Tali considerazioni hanno offerto lo spunto alla Suprema Corte per precisare ulteriormente come la nozione di “puntuazione” o “minuta di contratto” osservando che questa non ha, in linea di massima, carattere vincolante, ma una funzione essenzialmente probatoria delle trattative contrattuali, per cui “l’eventuale redazione di appunti o bozze di contratto non supera di per sé la fase della puntuazione, vale a dire quella di un accordo preliminare sul alcune delle condizioni del futuro contratto”.

Quindi la minuta potrà avere valore probatorio di un contratto già perfezionato solo quando contenga “l’indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti che le parti abbiano voluto vincolarsi definitivamente anche in base al loro comportamento successivo”, che deve dare esecuzione all’accordo risultante dalla minuta ed essere univoco, tale cioè da non consentire una diversa interpretazione.

Nel caso di specie, mentre risultava evidente l’avvenuta esecuzione iniziale di taluni accordi intercorsi in modo informale tra le parti, non risultava in alcun modo definita, in termini univoci, la volontà delle parti di considerare come pienamente vincolati i punti consacrati nei documenti contrattuali prodotto in giudizio, con evidenza destinati a formalizzare un nuovo assetto dei rapporti contrattuali in corso.

In particolare, la Corte ha osservato che “la circostanza che il testo dei due contratti dedotti in giudizio fosse effettivamente circolato tra le parti (con continue cancellature, revisioni e proposta di emendamenti) non vale ad attestare l’ulteriore circostanza che le stesse avessero mai raggiunto un pieno accordo sul contenuto integrale dei ridetti contratti in formazione”, e ciò in quanto era sostanzialmente mancato “un risconto istruttorio inequivoco di detta effettiva volontà procedurale di conferire efficaci ai punti non più discussi”.

La Corte, quindi, non risultando in alcun modo la volontà delle parti di derogare al principio generale in forza del quale, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, è indispensabile che sia raggiunto l’accordo su tutti i suoi elementi costitutivi (tanto principali che secondari), ha accolto il ricorso e dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania.

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